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formazione

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Art. 33 Regolamento (UE) n. 165/2014.
Le imprese di trasporto garantiscono che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici.

Art. 10 Regolamento (UE) n. 561/2006.
Le imprese di trasporto organizzano l'attività dei conducenti in modo che essi possano rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 165/2006 e del capo II del presente regolamento. Le imprese di trasporto forniscono ai conducenti le opportune istruzioni ed effettuano controlli regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 165/2006 e del capo II del presente regolamento. Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti.